Art. 111 T.U. Giustizia Tributaria Domande ed eccezioni nuove

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio.
Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.