Art. 102 T.U. Giustizia Tributaria Definizione e pagamento delle somme dovute

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992)(8)

1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all’articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, all’intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione nella misura prevista dall’articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (8)

Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera f)) che “all’articolo 102:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.