Art. 98-ter.1 TUF Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Nel caso in cui l’offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

2. L’offerta di cui al comma 1 è preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto.

3. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID, compreso il nome dell’OICVM, sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.(132)

5. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.

Testo in vigore dal 28 marzo 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (132)

Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.