Art. 92 TUF Parità di trattamento

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l’esercizio dei loro diritti.

3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell’utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni.

Testo in vigore dal 24 novembre 2007

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.