Art. 79-noviesdecies TUF Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.

2. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

Testo in vigore dal 6 marzo 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.