Art. 71-bis TUF Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.