Art. 64 TUF L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).

2. Il gestore del mercato regolamentato:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti;
b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo;
c) dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni;
d) adotta tutti gli atti necessari per l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato;
e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorità competenti.

3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l’esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi, mantenendo su base continuativa l’autonomia organizzativa e decisionale rispetto alle funzioni di cui al comma 2.

4. La Consob, con regolamento:
a) Lettera abrogata dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47;
b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato;
c) adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4-undecies.

5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.

7. Il gestore del mercato regolamentato può gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.

7-bis. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, i gestori dei mercati regolamentati possono, inoltre, previa notifica alla Consob, gestire sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari e svolgere attività connesse o strumentali alla gestione di mercati regolamentati, nonché alle altre attività che è loro consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di altre disposizione di legge.(73)

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.