Art. 46-quater TUF Altre disposizioni applicabili

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I, I-bis, II e III e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del presente decreto.(132)

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.

Testo in vigore dal 28 marzo 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (132)

Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.