Art. 4-bis TUF Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.
2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa.(61)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (61)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l’art. 4, comma 22) che nel presente articolo la parola «Isvap» è sostituita dalla seguente: «Ivass».