Art. 35-novies.4 TUF Modifiche dello statuto e diritto di recesso

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2460 del codice civile, le modificazioni dell’atto costitutivo sono approvate dall’assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, ferma la necessità di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano: a) la modifica della clausola relativa all’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso.(133)

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 4, lettera b)) che “la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall’articolo 35-novies.1, comma 3, e dall’articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall’adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.