Art. 35-duodecies TUF Valutazione del merito di credito
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.
2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, verificano l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati e valutano che l’utilizzo, nell’ambito delle politiche di investimento degli Oicr da essi gestiti, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l’affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.(133)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (133)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto”.