Art. 32 TUF Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti negli articoli 30 e 30-bis e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.

Testo in vigore dal 24 gennaio 2020

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.