Art. 25-quater TUF Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell’Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo.

2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1.

3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Si applica il comma 6 dell’articolo 23.

Testo in vigore dal 1° dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.