Art. 195-quinquies TUF Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 196 si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16.(73)

Testo in vigore dal 26 agosto 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.