Art. 186 TUF Pene accessorie

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.(12)

Testo in vigore dal 12 maggio 2005

Note di aggiornamento

Aggiornamento (12)

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l’art. 9, comma 6) che “Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.