Art. 147-quater TUF Composizione del consiglio di gestione
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. Comma abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 147-ter, comma 1-ter.(41)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (41)
La L. 12 luglio 2011, n. 120 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti”.