Art. 135-duodecies TUF

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.(133)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che “Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.