Art. 135-bis TUF Disciplina delle società cooperative

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Alle società cooperative non si applicano gli articoli 125-bis, commi 2 e 4, lettera c), 127-bis e 127-quater.(133)

2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3. Il termine previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, secondo periodo, è ridotto a dieci giorni.(47)(133)

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (47)

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Le disposizioni recate dall’articolo 1 e dall’articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall’articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.”

Aggiornamento (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che “Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.