Art. 126 TUF Convocazioni successive alla prima

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.

2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall’articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l’elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 2, le liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l’emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall’articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.

4. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.

5. Comma abrogato dal D.Lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.

Testo in vigore dal 17 luglio 2012

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.