Art. 54 T.U. Espropri Opposizioni alla stima
Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
(L)
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(17)
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(17)
3. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(17)
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(17)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (17)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.”