Art. 52-sexies T.U. Espropri Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall’ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

Testo in vigore dal 16 febbraio 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.