Art. 51 T.U. Espropri L’espropriazione per opere militari

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

(L-R)

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)

2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)

4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.