Art. 42 T.U. Espropri Indennità aggiuntive

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

(L)

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

2. L’indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell’articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)

Testo in vigore dal 6 febbraio 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.