Art. 36 T.U. Espropri Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

1. Se l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell’ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l’indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)

1-bis. È fatto salvo il disposto dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.

Testo in vigore dal 6 febbraio 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.