Art. 34 T.U. Espropri Soggetti aventi titolo all’indennità

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

(L)

1. L’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)

2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell’atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. (L)

3. L’espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l’enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell’indennità. (L)

4. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull’indennità di esproprio e può proporre l’opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

Testo in vigore dal 6 febbraio 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.