Art. 29 T.U. Espropri Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
(L)
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)