Art. 29 T.U. Espropri Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

(L)

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.