Art. 25 T.U. Espropri Effetti dell’espropriazione per i terzi

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

1. L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. (L)

2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)

3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità. (L)

4. A seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L) (4a) 7a

Testo in vigore dal 1° luglio 2006

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4a)

Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo”.

Aggiornamento (7a)

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha disposto (con l’art. 170, comma 1) che “Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.