Art. 35 TUEL Norma transitoria

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. L’adozione delle leggi regionali previste dall’articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell’esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.