Art. 29 TUEL Comunità isolane o di arcipelago
Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell’arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.