Art. 266 TUEL Prescrizioni in materia di investimenti

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall’articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento ed all’emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.