Art. 205 TUEL Attivazione di prestiti obbligazionari
Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
Testo in vigore dal 13 ottobre 2000
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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