Art. 190 TUEL Residui passivi

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.

2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell’articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.