Art. 146 TUEL Norma finale

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.

Testo in vigore dal 29 maggio 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.