Art. 14 TUEL Compiti del comune per servizi di competenza statale

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’articolo 54.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.