Art. 104 TUEL Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. L’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l’eventuale stipula di convenzioni per l’attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

2. L’Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.