Art. 85 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44)
1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione dei Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.
Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell’art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall’art. 60.