Art. 79 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
In caso diverso, l’elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’appello.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.