Art. 79 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71)
1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
In caso diverso, l’elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’appello.