Art. 64 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
Sono nulli i voti contenuti in schede:
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) Numero abrogato dalla L. 25 marzo 1993, n.
81.
Comma abrogato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81.

Testo in vigore dal 28 marzo 1993

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.