Art. 59 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29)
1. Appena compiute le operazioni previste dall’artitolo 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
Comma abrogato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81.