Art. 34 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n 136, art. 21)

1. Le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all’art. 27, n. 3, e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l’ottavo giorno precedente l’elezione.
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l’ordine risultato dal sorteggio.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.