Art. 68 T.U. Edilizia Controlli

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.