Art. 28 T.U. Edilizia Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”
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