Art. 21 T.U. Edilizia Intervento sostitutivo regionale

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Testo in vigore dal 13 luglio 2011

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.