Art. 106 T.U. Edilizia Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.