Art. 78 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:

1) il giornale dei lavori;

2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste;

3) il registro di contabilità;

4) il sommario del registro di contabilità.

2. Le cooperative mutuatarie dell’Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell’Amministrazione stessa.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.