Art. 51 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Al Ministero dei lavori pubblici è demandata la vigilanza, da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od economiche, ferme restando per le cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VII.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.