Art. 5 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprietà individuale, ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato sia dichiarato abitabile.