Art. 202 T.U. Edilizia Popolare Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l’art. 204, dà luogo ad un condominio a sé
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme del presente Titolo, corrisponde all’importo risultante dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.