Art. 194 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le case acquistate o costruite vengono assegnata in proprietà individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventive approvazione dell’Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

2. L’assegnazione degli alloggi deve però effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell’assegnazione stessa, dimostrino d’esser muniti di pensione vitalizia.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.