Art. 194 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le case acquistate o costruite vengono assegnata in proprietà individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventive approvazione dell’Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
2. L’assegnazione degli alloggi deve però effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell’assegnazione stessa, dimostrino d’esser muniti di pensione vitalizia.