Art. 13 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte di impiegati e pensionati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano già ottenuto il contributo erariale, può valersi anche delle somme che saranno all’uopo anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde all’interesse annuo del 5 per cento, netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima. Per tali operazioni la Cassa di risparmio è autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni.

2. Agli effetti della regolazione dei rapporti fra Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio, le disposizioni del presente articolo e quelle dell’art. 14, sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione.

3. Le eventuali particolarità che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.